Statuti del Motorclub Midnight-Riders
Art. 1 - Scopo
Il 25.06.1991 è stato fondato a Balerna il MOTOR CLUB MIDNIGHT-RIDERS in base all'art. 60 ff del codice civile svizzero. Esso è sottoposto ai presenti statuti ed è solidale ai statuti FMS.
Il Club è indipendente e affiliato alla Federazione Motociclistica Svizzera di Ginevra (FMS).
Lo scopo del Club è di amalgamare la cerchia degli amici del motociclismo specialmente nella categoria "turismo" nella collegialità e aiuto reciproco in ogni ramo del motociclismo. Esso organizza uscite, raduni, feste su proposta dei soci.
Non verranno accettate proposte di gare di velocità e competizioni a rischio.
Art. 2 - Sede.
La sede del Club è presso il comune di Melide: Motorclub Midnight-Riders, CH-6815 Melide
Art. 3 - Soci
Il Club è composto da:
a) Soci attivi aderenti all' FMS
b) Soci attivi
c) Simpatizzanti
Art. 4 - Ammissione
Per qualsiasi ammissione al Club occorre il benestare del comitato. Con l'ammissione il nuovo socio accetta questi statuti e le decisioni prese in base a questi.
Art. 5 - Quota
La quota di partecipazione annuale viene fissata tramite l'assemblea generale ed è cosi divisa.
a) Soci attivi FMS: quota FMS più quota del Club
b) Soci attivi: quota del Club
c) Simpattizzanti: quota libera
Art. 6 - Dimissioni, Radiazioni, Espulsioni
L'esclusione volontaria del Club può essere richiesta per scritto in qualsiasi momento, la tassa pagata per l'anno in corso non verrà restituita. Soci il cui comportamento non è conforme al Club, possono essere esclusi con la maggioranza dei voti in assemblea. In caso di ricorso deciderà l'assemble generale.
Art. 7 - Pretese
Ogni dimissionario non ha alcun diritto di pretese sul capitale della società.
Art. 8 - Organi
Gli organi del Club sono:
a) Assemblea generale
b) Riunione
c) Comitato
d) Revisore dei conti
Art. 9 - Assemblea generale
L'assemblea generale si compone dei soci aventi diritto di voto
Art. 10- Competenze dell' assemblea generale
L' assemblea generale è l'organo sociale supremo. Ad essa spettano tutte le competenze non espressamente devolute ad un altro organo sociale. In particolare:
- esercita la sorvegianza generale sulla gestione del comitato;
- esamina le relazioni del comitato, i conti sociali, i rapporti dell'ufficio di revisione e delibera in merito;
- nomina il presidente, il comitato e l'ufficio di revisione;
- fissa la tassa sociale;
- modifica gli statuti;
- decide sui ricorsi contro l'espulsione dei soci;
- decide lo scioglimento del club
Art. 11- Assemblea straordinaria
Un'assemblea straordinaria può essere convocata in qualsiasi tempo:
- dal comitato
- su richiesta di almeno 1/5 dei soci con indicazione delle trattande da porre all'ordine del giorno; in questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni.
Art. 12- Decisioni e Quorum
L'assemblea è di solito diretta dal presidente di sala. Essa delibera esclusivamente sugli oggetti all'ordine del giorno. Delibera validamente qualunque sia il numero dei soci presenti, a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità il voto del presidente di sala è determinante. Per la modifica degli statuti, lo scioglimento del Club e la liquidazione del patrimonio sociale e invece richiesta la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti. Le votazioni si eseguono per alzata di mano, salvo richiesta dello scrutigno segreto da parte di almeno 1/3 dei presenti.
Art. 13- Riunioni
Le riunioni avvengono con l'invito del comitato.
Art. 14- Diritto di voto
Ogni socio, avendo compiuto i 16 anni, ha il diritto di voto.
Art. 15- Comitato
Il Comitato è composto di 5 membri i quali sono:
1) presidente
2) vice presidente
3) segretario
4) cassiere
5) 1 membro con compito specifico
Art. 16- Periodo di nomina
Il presidente e i membri del comitato sono nominati per 1 anno e sono rieleggibili
Art. 17- Compiti del comitato
Il compito del comitato è la gestione del Club. Esso si trova in riunione su richiesta del presidente.
Il Club viene rappresentato sia internamente che esternamente dal comitato. A ogni seduta del comitato va steso un protocollo. Ogni protocollo è accettato se è firmato dal segretario e dal presidente.
Art. 18- Firma
La firma giuridica del club hanno il presidente, il vicepresidente con il cassiere o il segretario, sempre a due. È obbligo di investire il capitale sociale in modo protetto giuridicamente dalle citate firme.
Art. 19- Dimissioni del comitato
Se durante l'anno un membro del comitato dà le dimissioni, verrà sostituito per elezione nella prossima seduta.
Art. 20- Revisori
I revisori controllano il bilancio annuale e l'inventario del Club. Essi presentano a ogni assemblea annuale il loro resoconto. Su richiesta di 2 membri del comitato, il presidente può ordinare immediatamente una revisione cassa. I revisori hanno diritto di intravedere i protocolli del comitato. I revisori vengono nominati per un periodo di 3 anni.
Art. 21- Modifica degli statuti
La modifica degli statuti può avvenire soltanto per assemblea generale con maggioranza di voti di 2/3 dei presenti. La modifica va comunicata con l'invito all' assemblea.
Art. 22- Responsabilità
Gil impegni del Club sono garantiti unicamente dal suo patrimonio: la responsabilità personale dei soci è esclusa.
Art. 23- Scoglimento del club
Lo scoglimento del club può avvenire con il consenso della assemblea generale e con la presenza minima di 2/3 dei soci . Lo scoglimento avverrà con la maggioranza di 3/4 dei voti. Lo scioglimento va comunicato con l'invito all'assemblea.
Art. 24 - Capitale
In caso di scoglimento del club, il capitale rimasto va a scopo di beneficenza ad una organizzazione scelta al momento.
Art. 25- Disposizioni sussidiarie
Per quanto non previsto dai presenti statuti valgono le norme di quelli centrali della FMS e del codice civile svizzero.
Art. 26- Entrata in vigore
I presenti statuti sono stati approvati in prima lettura dall'assemblea generale ordinaria del 22 febbraio 2008 a Castel San Pietro. Entrano in vigore immediatamente e sostituiscono gli statuti del 18 gennaio 1991.
